STATUTO
Titolo I Disposizioni generali
Art.1
Denominazione – Sede – Durata
- E’ costituita un’associazione culturale denominata “Cervignano Nostra” Associazione di Promozione Sociale (APS) Attualmente con sede in Cervignano del Friuli, piazza Unità d’Italia 5.
- L’associazione è costituita a tempo indeterminato.
- L’associazione è non riconosciuta
Art.2 Statuto
L’associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Art.3
Carattere associativo
- L’associazione “Cervignano Nostra” è organizzazione estranea ad ogni attività politico- partitica, religiosa, razziale e non ha fini di lucro.
- Essa opera nel territorio della Repubblica
- I contenuti e la struttura dell’associazione sono democratici e consentono l’effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all’attività dell’associazione.
- L’associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”;
- Lo svolgimento delle attività avviene “prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti
Art.4 Finalità
- L’associazione “Cervignano Nostra” ha i seguenti obiettivi:
salvaguardare e valorizzare i Beni Culturali di Cervignano e del suo territorio comunale.
Sensibilizzare l’opinione pubblica e, soprattutto le autorità competenti a favore della conservazione e recupero del patrimonio storico, artistico e architettonico.
Promuovere e diffondere la nostra storia e cultura con: mostre, conferenze, pubblicazione di libri, riviste, saggi, articoli, video nonchè visite storiche.
Mantenere viva la memoria delle nostre radici.
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
- Le attività svolte sono riconducibili a quelle attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all’Organo di amministrazione/Consiglio Direttivo in sede di redazione dei documenti di bilancio
Titolo Il
Risorse ed attività economiche
Art. 5 Patrimonio
- Il patrimonio dell’Associazione è formato:
- dalle entrate che sono costituite come segue:
- dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’associazione;
- da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
- da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’associazione; in particolare:
- i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario, previa deliberazione del consiglio direttivo, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici;
- le convenzioni sono accettate con delibera del consiglio direttivo che autorizza il presidente compiere tutti gli atti necessari per la
- da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
- dai beni dell’associazione, siano essi mobili, immobili e mobili
- I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’associazione e sono ad essa intestati.
- Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità “
Art. 6
Durata del periodo di contribuzione
- I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni L’importo relativo viene stabilito annualmente dall’assemblea.
- Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l’anno in corso, qualunque sia il momento dell’avvenuta iscnz1one. L’aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno sociale in
Art. 7
Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo
Art. 8
Responsabilità ed assicurazione
- L’associazione “Cervignano Nostra” risponde solo degli impegni contratti a suo nome
dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.
Titolo III Associati
Art. 9 Ammissione
- All’associazione “Cervignano Nostra” possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, eta, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall’associazione.
- L’ammissione dei soci ordinari viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all’atto del versamento della quota
L’eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all’aspirante rifiutato. L’ammissione e/o il diniego andranno comunicati entro 60 giorni dal ricevimento della domanda scritta.
- La qualità di aderente e associato non e trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni
- L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa
- Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge”.
Art. 10
Diritti degli associati
- Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità
- Gli associati, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell’assemblea, di essere eletti negli organi dell’associazione, di eleggerli e di approvare il
- Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo
- Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata per l’Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dal consiglio
- Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi
secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell’Associazione e/o presa di visione per via telematica
- I libri associativi sono i seguenti:
- libro soci
- libro dei volontari
- libro delle delibere dell’assemblea soci
- libro delle delibere dell’Organo di Amministrazione/Consiglio Direttivo
- libro delle delibere di eventuali organi di controllo
Art. 11 Doveri
1 Gli associati devono svolgere attività a favore dell’associazione senza fini di lucro.
- I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Art. 12
Recesso ed esclusione
- La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni,
- Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall’associazione dando opportuna comunicazione scritta.
- L’associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del consiglio direttivo, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell’associazione, può essere escluso dall’associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, che comunicherà all’interessato la decisione entro 8 (otto) giorni dalla delibera oppure con delibera motivata dell’Assemblea.
- Il socio escluso potrà proporre ricorso all’‘Assemblea dei soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al Presidente, entro 30 dal ricevimento.
Titolo IV
Organi dell’Associazione
Art. 13 Organi
- Sono organi dell’associazione:
- l’assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
Art. 14
Composizione dell’assemblea
- L’assemblea è composta da tutti i soci in carica e in regola con il pagamento della quota annua di associazione.
- L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione, in caso di sua assenza, dal vice
- Ciascun socio non può portare più di 1 delega.
Art. 15
Convocazione dell’assemblea
- L’assemblea si riunisce su convocazione del
- Il presidente convoca l’assemblea con avviso scritto, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 15 (quindici)giorni prima della data di convocazione dell’assemblea.
- L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 31 gennaio.
- L’assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell’associazione, al fine di eleggere i nuovi
- L’assemblea può essere convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei soci; in questo caso l’assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell’assemblea.
Art. 16
Validità dell’assemblea
- L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti ..
- L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati, tanto in prima e in seconda
Art. 17
Votazioni e deliberazioni dell’assemblea
- Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
- L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza di In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
- Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole dei 3/4 dei soci in carica e presenti all’assemblea.
- Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 % (tre quarti) degli
- Il diritto di voto degli associati è riconosciuto a coloro che sono iscritti nel libro degli associati dal almeno tre mesi.
Art. 18 Verbalizzazione dell’assemblea
- Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell’assemblea e sottoscritto dal
- Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne
Art. 19 Compiti dell’assemblea
- All’assemblea spettano i seguenti compiti:
- discutere e deliberare sui bilanci, consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;
- eleggere i membri del consiglio direttivo;
- fissare, su proposta del consiglio direttivo, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese;
- deliberare sull’esclusione dei soci anche in caso di mancato versamento della quota annuale
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex 21 c. 3 del C. C.)
- deliberare, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.);
- deliberare , con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex 21 c. 3 del C. C.),
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione
- deliberare sul trasferimento della sede dell’associazione;
- Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua ”
- Al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 30 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l’Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.
- Al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 31 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l’Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.
Art. 20
Consiglio direttivo
- Il consiglio direttivo è composto da 7 a 9 membri eletti dall’assemblea degli associati. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate (ovvero indicate, tra i propri associati, dalle Associazioni di Promozione Sociale associate)
- In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il consiglio direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti
- Il consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno 5 consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del presidente; non è ammessa
- Il consiglio è convocato dal presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di
- In caso di assoluta urgenza il consiglio direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo comunicazione telefonica.
Nella prima seduta, convocata dal presidente dell’associazione, il consiglio direttivo elegge tra i propri componenti: il Presidente dell’Associazione, il segretario, il tesoriere ed eventualmente il vicepresidente.
Art. 21
Durata e funzioni
- I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 3 anni e sono rieleggibili.
- Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell’associazione.
- Il consiglio direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno 2 In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.
- Il Consiglio direttivo:
- svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell’associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
- predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea, la relazione dell’attività svolta ed i programmi futuri;
- cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
- approva le singole spese di carattere ordinario, amministra il patrimonio dell’associazione e predispone contratti;
- sottopone all’assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
- delibera l’ammissione dei nuovi soci;
- provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall’assemblea, dallo statuto e da disposizioni
- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a “
Nell’esecuzione dei propri compiti il Consiglio Direttivo può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.
Art. 22
Il Presidente
- Il presidente dura in carica 3 anni ed è
- Il presidente rappresenta l’associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito, ove esistente, dal vice presidente con gli stessi poteri.
- Il presidente convoca e presiede l’assemblea ed il consiglio direttivo e cura l’ordinato svolgimento dei lavori.
- Il presidente sottoscrive il verbale dell’assemblea e del consiglio direttivo curandone la custodia presso la sede dell’associazione.
- Nel caso di impedimento del Presidente viene prevista la figura del Vice Presidente con gli stessi poteri del Presidente.
Art. 23
Il Segretario
- L’associazione ha un segretario nominato dal consiglio direttivo il quale coordina le attività associative ed inoltre:
- cura la verbalizzazione delle riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea;
- provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro degli associati;
- cura la tenuta e la conservazione degli atti dell’ Associazione;
- responsabile della corrispondenza dell’Associazione.
Art. 24
Il Tesoriere
- Provvede alla tenuta della contabilità;
- all’assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi;
- alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese;
- alla conservazione degli inventari dei beni dell’associazione.
Art. 24 bis
Membri onorari
- Soci Onorari
sono coloro che, in base ad una delibera del Consiglio Direttivo, possono contribuire al perseguimento degli scopi dell’Associazione in virtù dei titoli professionali ed accademici acquisiti e per essersi distinti in attività di studio nelle materie di interesse dell’Associazione. Altresì possono essere proposti coloro a cui è stato conferito il premio “Cervignano Nostra”.
- Presidente Onorario
Il Presidente sentito il Consiglio Direttivo, ha la facoltà di proporre all’Assemblea l’attribuzione della carica di Presidente Onorario ad un socio che si sia particolarmente distinto per meriti professionali e di studio e/o per aver contribuito in modo determinante alla crescita ed allo sviluppo dell’associazione. Il Presidente Onorario diviene membro di diritto del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto e contribuisce alla promozione dell’Associazione e delle sue iniziative e allo sviluppo dei rapporti istituzionali. La carica di Presidente Onorario è a vita, salvo dimissioni o revoca per giusta causa. Sono di diritto presidenti onorari tutti coloro che hanno ricoperto la carica di presidente.
Titolo V
Il bilancio
Art. 25
Bilancio consuntivo e preventivo
- Il bilancio dell’associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni
- L’associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall’Art. 13 c. 1-2 e dall’Art. 14 c. 1 del Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.Il bilancio viene depositato presso la sede sociale dell’associazione almeno trenta giorni prima dell’assemblea che dovrà approvato. Copia del bilancio può essere chiesta da tutti gli aderenti
- Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea.
- Per gli utili o avanzi di gestione, vedi art. 7
Titolo VI
Norme finali e transitorie
Art. 26 Regolamento interno
- Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del consiglio direttivo.
Art. 27 Controversie
- Tutte le eventuali controversie tra associati e tra questi e l’associazione o i suoi organi saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione alla competenza di un collegio dei tre probiviri, da nominarsi dall’assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
Art. 28 Scioglimento
- L’Associazione si potrà sciogliere per il venir meno degli scopi statutari, per fusione con altre Associazioni, per deliberazione dell’Assemblea secondo le modalità di cui all’art.27 e.
- In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri “
Art. 29 Rinvio
- Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.